Art. 8 — Norme finali e abrogativa

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1998 al 1 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato. L'iscrizione all'anno di corso spettante in base al precedente curriculum puo' avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli iscritti delle scuole di specializzazione delle facolta' di medicina e chirurgia fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione a tempo pieno dei medici specialisti. Sono abrogati gli articoli 75, salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge; 76; 77; 78; 79, commi primo, secondo e terzo; 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonche' l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 luglio 1998, n. 210

1

La L. 3 luglio 1998, n. 210 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che al comma 3 del presente articolo le parole: "salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge" sono abrogate "a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2."

Testo in vigore dal 21 luglio 1998 al 1 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1989 al 21 luglio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 luglio 1998, n. 210

    La L. 3 luglio 1998, n. 210 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che al comma 3 del presente articolo le parole: "salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge" sono abrogate "a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;398~art8 · fonte del testo

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