Art. 4 — Borse di studio per attività di ricerca post-dottorato
Articolo abrogato dalla l. 30 dicembre 2010, n. 240.
Abrogato dal 29 gennaio 2011
Articolo abrogato dalla l. 30 dicembre 2010, n. 240.
Abrogato dal 29 gennaio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1989 al 29 gennaio 2011. 166 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 7, le universita' possono conferire borse di studio ai laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero per lo svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato. Il conferimento avviene per programmi correlati alle esigenze delle attivita' di ricerca svolte nelle strutture dell'ateneo. Le modalita' di conferimento e conferma delle borse e i limiti di eta' per poterne usufruire sono stabiliti con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono far parte i ricercatori confermati. I borsisti di cui al presente articolo possono partecipare, previa autorizzazione, a progetti di ricerca, coerenti con i programmi di cui al comma 1, svolti anche all'estero presso enti di ricerca ed universita'. Le borse di studio di cui al comma 1 hanno durata biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1989-11-30;398~art4 · fonte del testo
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