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Le eccedenze attive della Gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 31 marzo 1965 sono trasferite, con decreti del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazioni senza interessi, alla Gestione case lavoratori nonche' alla Cassa per l'integrazione guadagni in caso di passivita' determinatasi nella gestione in conseguenza del disposto di cui al precedente articolo 3. Negli stessi o con altri decreti saranno stabiliti le modalita' e i tempi per la restituzione alla Gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte ai sensi del presente articolo.

Testo in vigore dal 30 giugno 1964 al 24 luglio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-06-23;433~art4 · fonte del testo

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