Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 2000 al 29 aprile 2003. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 18 agosto 2000, n. 248.
Abrogato dal 19 settembre 2000
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Articolo abrogato dalla l. 18 agosto 2000, n. 248.
Abrogato dal 19 settembre 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1993 al 19 settembre 2000. 158 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni, e' punito con una sanzione amministrativa da lire un milione fino a lire tre milioni e, in casi di particolare gravita', con una sanzione amministrativa fino a lire dieci milioni. Non e' considerata a fini di lucro l'utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attivita' didattica, di studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attivita' musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, ne' l'utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 AGOSTO 2000, N. 248
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-05-22;159~art1 · fonte del testo
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