Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 settembre 1991 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Ai familiari dei soggetti di cui al precedente articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile deceduti in attivita' di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, e' corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni. Tale elargizione e' aumentata di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia. ((Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1 deceduti durante il periodo di servizio e' corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni)).1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 agosto 1991, n. 280

1

La L. 14 agosto 1991, n. 280 ha disposto (con l'art. 3,comma 1)che: "L'estensione dei benefici di cui all'articolo 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, che decorrono dal 1 gennaio 1969".

Testo in vigore dal 13 settembre 1991 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 settembre 1991

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1981 al 13 settembre 1991. 23 parole aggiunte.

… di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia. aggiunto: Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1 deceduti durante il periodo di servizio e' corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 agosto 1991, n. 280

    La L. 14 agosto 1991, n. 280 ha disposto (con l'art. 3,comma 1)che: "L'estensione dei benefici di cui all'articolo 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, che decorrono dal 1 gennaio 1969".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-06-03;308~art6 · fonte del testo

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