Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 530.
Abrogato dal 26 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 530.
Abrogato dal 26 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1977 al 26 gennaio 1993. 321 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I molluschi eduli lamellibranchi provenienti dalle zone acquee marine approvate, sedi di banchi o giacimenti naturali, e quelli provenienti dagli impianti ubicati in zone acquee approvate o condizionate regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 2, prima di essere destinati al consumo diretto, o agli stabilimenti per la surgelazione al naturale, devono essere preventivamente sottoposti negli impianti di depurazione:
tolto: a) al trattamento di risanamento, nonche' alle operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettaggio, se appartenenti alle specie depurabili;
tolto: b) alle sole operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettaggio, se appartenenti alle specie non depurabili. Nei centri di raccolta regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 5, potranno essere effettuate, per le specie non depurabili, le operazioni di cui al precedente comma, punto b). Ai centri di raccolta possono affluire, per il successivo inoltro agli impianti di depurazione, in imballaggi sigillati ed etichettati, anche i molluschi eduli lamellibranchi depurabili. I molluschi eduli provenienti da banchi o giacimenti naturali ubicati nelle zone acquee condizionate devono essere destinati, di norma, agli stabilimenti per la conservazione in scatola o in altri recipienti, previa sterilizzazione, o agli stabilimenti per la surgelazione dei molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte. In particolari casi le autorita' sanitarie competenti, sentito il Ministero della sanita', potranno consentire che i soli molluschi eduli depurabili di cui al precedente comma siano destinati al consumo diretto previo trattamento di risanamento negli impianti o stabilimenti di depurazione. Chiunque contravviene al disposto di cui al primo e quarto comma del presente articolo e' punito, rispettivamente, con le ammende, estinguibili in via amministrativa mediante oblazione, da lire 100 mila a lire 1 milione e da lire 200 mila a lire 2 milioni. Chiunque raccolga per porre in commercio o ponga in commercio o somministri molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acquee precluse alla libera raccolta e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 3 milioni, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 530
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-05-02;192~art4 · fonte del testo
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