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La tariffa nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di sanita' e della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La tariffa puo' essere sottoposta a revisione ogni due anni; deve essere riveduta ogni cinque anni.

Testo in vigore dal 21 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-21;244~art1 · fonte del testo

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