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[1]Le leggi finanziarie stabiliscono quando dalla violazione delle norme in esse contenute e che non costituisca reato, sorga per il trasgressore l'obbligazione al pagamento di una somma, a titolo di pena pecuniaria, a favore dello Stato.
[2]L'obbligazione ha carattere civile.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 1 aprile 1998
