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Nei casi preveduti nella prima parte degli articoli 9 e 10, qualora per la violazione della legge finanziaria sia stabilita la sopratassa o la pena pecuniaria, la persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o della vigilanza, ovvero l'ente, sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della pena pecuniaria o della sopratassa.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 1 aprile 1998
