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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Gli invii, spediti da Case produttrici, ammessi alla tariffa speciale concessa con l'art. 3 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 768, convertito in legge 10 dicembre 1925, n. 2111, debbono contenere esclusivamente saggi gratuiti di medicinali prodotti nel Regno, o assimilati ai medesimi.
[8]I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 25 a L. 100 per ogni campione inviato a ciascun destinatario senza pregiudizio delle maggiori pene in cui potrebbero essere incorsi secondo il diritto comune.
[9]In caso di recidiva il Ministero delle comunicazioni puo' inoltre escludere le ditte cadute in contravvenzione dall'uso della tariffa speciale suddetta per un periodo da uno a sei mesi ed in caso di nuova recidiva rendere definitiva l'esclusione.
[10]Contro il provvedimento che dispone l'esclusione temporanea o definitiva non e' ammesso ricorso ne' in via amministrativa ne' in via giudiziaria.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 8 luglio 1929 - Anno VII
[13]VITTORIO EMANUELE.
[14]Ciano - Rocco - Mosconi.
[15]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 3 agosto 1929 al 16 dicembre 2009
