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[1]Le abitazioni dei lavoratori impiegati nella coltivazione a riso ed aventi residenza fissa nelle localita' destinate alla coltivazione stessa, od i dormitori od abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o per la raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilita' ed arredamento prescritte dall'art. 15 (1° e 2° capoverso) della legge 25 febbraio 1904, n. 57, e dalle disposizioni del regolamento per l'esecuzione della presente legge.
[2]Le abitazioni dei lavoratori stabili ed i dormitori dei lavoratori immigrati debbono inoltre avere le aperture munite di reticelle contro la penetrazione delle zanzare.
[3]I dormitori dei lavoratori avventizi debbono consentire la separazione dei sessi.
[4]In tutte le aziende, che impiegano squadre o compagnie di lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati per la mondatura o per la raccolta del riso, dove essere destinato un apposito locale protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili, per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezione malarica, o da altra malattia trasmissibile.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
