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[1]Nei Comuni, nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la mondatura o la raccolta del riso, il Comune provvede ad un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica gratuita per i lavoratori stessi, colle norme ed entro i limiti, che, tenuto conto delle condizioni delle varie localita', sono determinati nel regolamento provinciale di cui all'art. 2 della presente legge.

[2]La spesa per tale servizio e' ripartita fra i proprietari delle terre coltivate a riso e ripetuta da essi coi privilegi fiscali, col procedimento prescritto dall'art. 2 della legge 19 maggio 1904, n. 209.

[3]In caso di mancato, o di insufficiente adempimento del servizio di assistenza anzidetta, il prefetto da' i provvedimenti di urgenza e la relativa spesa e' a carico del Comune.

Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-06-16;337~art8 · fonte del testo

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