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L'applicazione delle leggi contro la malaria, per quanto riguarda la somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e curativo a tutti gli addetti alla coltivazione della risaia, stabilmente o temporaneamente impiegati, e' fatta obbligatoria anche se le risaie non siano comprese nel perimetro di zone malariche dichiarate. In quest'ultimo caso, la relativa spesa e' a carico dei soli proprietari delle risaie, dai quali il Comune la ripete nei modi e nelle forme previste dalle anzidette leggi contro la malaria.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
