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[1]Le nuove risaie attivate od estese nei luoghi ed entro le distanze proibite, o contro il divieto dell'autorita' governativa, saranno, con decreto del prefetto, fatte distruggere a spese dei contravventori, se essi non abbiano ottemperato alla ingiunzione loro fattane ed entro il tempo prefisso.
[2]Le spese per la distruzione d'ufficio saranno ricuperate coi privilegi fiscali.
[3]Il prefetto, intesi i Consigli comunali interessati, il Consiglio provinciale di sanita' ed il Consiglio provinciale, potra' vietare la coltivazione di risaie, quando queste risultino nocive alla salute pubblica.
[4]Contro i decreti del prefetto e' ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, al ministro dell'interno, che decidera' anche nel merito, su conforme parere del Consiglio superiore di sanita'.
[5]Il ricorso non ha effetto sospensivo, quando si tratti di nuove risaie, giusta la prima parte di quest'articolo.
[6]La revoca della concessione di coltivare a riso e la ordinata distruzione non da' luogo a diritti d'indennizzo.
[7]E' invece ammessa la revisione dell'estimo catastale agli effetti dell'imposta fondiaria, quando la revoca della concessione o la distruzione si riferisca a risaie attivate in conformita' delle leggi e dei regolamenti, e consti che il reddito imponibile venne determinato in base alla coltura a riso.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
