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[1]Ogni controversia relativa all'attivazione di nuove risaie, o alla estensione di cui nel precedente articolo, e' di competenza del prefetto della Provincia al quale devono essere indirizzate le opposizioni entro il termine di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta dall'art. 4.
[2]Entro un mese dall'avvenuta decorrenza di questo termine il prefetto provvede con decreto motivato, intesi il Consiglio provinciale di sanita' ed il Consiglio di prefettura.
[3]Il provvedimento del prefetto e' notificato alle parti Interessato, le quali potranno entro giorni quindici dalla notificazione proporre ricorso al ministro dell'interno.
[4]Questi, intesi il Consiglio superiore di sanita' od il Consiglio di Stato, decide con provvedimento definitivo.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
