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[1]La legge 12 giugno 1866, n. 2967, e' abrogata.
[2]I regolamenti provinciali, attualmente esistenti in virtu' di detta legge, rimangono in vigore, nelle parti in cui non siano in contraddizione colla legge presente, fino alla pubblicazione dei nuovi regolamenti previsti dall'articolo 1° di quest'ultima.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
