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[1]A cura dei proprietari dei fondi coltivati a risaia dove essere data completa attuazione a quanto e' prescritto dall'articolo 9, 1° capo della presente legge, nel termine di anni tre dalla pubblicazione della legge stessa. Alla protezione delle aperture mediante le reticelle ed al locale prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 9 deve essere provveduto entro un anno dalla stessa data.
[2]I regolamenti provinciali dovranno determinare, tenendo conto delle condizioni speciali delle varie localita', l'ordine e la successione da osservarsi negli altri lavori entro il termine di tre anni.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
