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Le condizioni di fatto circa le distanze dagli aggregati di abitazioni esistenti alla data della pubblicazione della presente legge, anche se difformi da quelle a prefiggersi dai nuovi regolamenti, sono salve purche' risultino conformi alle prescrizioni dei regolamenti provinciali attualmente in vigore ed anteriori al 1907, e non siano nocive alla salute, nel quale caso e' sempre applicabile il disposto dell'articolo 6 comma terzo.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
