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Gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ispettori dell'agricoltura e dell'industria, e gli incaricati dell'assistenza sanitaria esercitano, nei limiti delle rispettive competenze, la vigilanza necessaria ad assicurare l'applicazione della presente legge; ed a tale scopo hanno libero accesso nelle risaie, nelle abitazioni e dormitori, nei luoghi di isolamento e di ricovero dei lavoratori.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
