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[1]Chiunque voglia attivare nuove risaie deve entro il mese di novembre presentare al sindaco del Comune apposita dichiarazione nella quale sono indicati i beni destinati alla coltivazione del riso.
[2]La dichiarazione pubblicata per copia nell'albo pretorio deve, entro dieci giorni dalla sua presentazione, essere esaminata dalla Giunta municipale, e colle relative osservazioni eventuali, trasmessa al prefetto della Provincia.
[3]Agli effetti di questa disposizione e' considerata come nuova risaia la estensione della coltivazione a riso oltre i limiti nei quali essa e' anteriormente praticata, tenuto conto della rotazione agraria.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
