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L'imputato delle contravvenzioni che non sia recidivo, puo' far cessare il corso dell'azione penale pagando a titolo di obiezione volontaria, prima dell'apertura del dibattimento, una somma non minore della meta' della pena massima corrispondente alla contravvenzione accertata a suo carico, oltre alle spese del procedimento esclusa la tassa di sentenza.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
