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Le contravvenzioni agli articoli 6, 7, 9 e 10 e le contravvenzioni ai regolamenti previsti dall'art. 1 sono punite coll'ammenda da L. 500 a L. Le contravvenzioni agli articoli 11 (1° comma, lettere a e b) e 12 sono punite coll'ammenda fino a L 100 per ciascuna delle persone che hanno dato luogo alla contravvenzione, senza che l'ammenda complessiva possa eccedere le L. 5000.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
