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Chiunque, tenuto alla osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, vi contravviene, e' punito nella misura indicata negli articoli seguenti, e nei casi nei quali la pena non sia specialmente indicata, con un'ammenda estensibile a L. 500.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
