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[1]Il regolamento speciale di cui nel precedente articolo e' proposto dal Consiglio provinciale di sanita', dopo intesi i Consigli comunali dei luoghi dove si pratica o viene ammessa la coltura a riso, ed e' sottoposto alle deliberazioni del Consiglio provinciale.
[2]Lo stesso regolamento e' approvato, su proposta dei ministri dell'interno e di agricoltura, con decreto Reale, colle eventuali modificazioni od aggiunte che vi venissero introdotte, sentiti il Consiglio superiore di sanita', il Consiglio superiore del lavoro ed il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
