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[1]La Commissione di conciliazione ha la sua sede nella casa comunale, e puo' nei suoi lavori essere assistita da un segretario, scelto dal presidente, per la redazione dei verbali delle adunanze.
[2]Essa funziona come arbitro amichevole compositore e non e' tenuta all'osservanza di altre forme o termini che non siano prescritte dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 35.
[3]Il presidente convoca la Commissione a richiesta dei commissari, o dei contendenti, o di uno di essi.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
