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Il conduttore d'opera, il quale indebitamente manchi al pagamento della mercede, od ostacoli il rimborso del deposito di cui sopra, o ritardi il pagamento della mercede, o vi provveda in modo incompleto, e' punito coll'ammenda fino a L. 100 per ciascuno dei lavoratori ai quali fu negato o ritardato il pagamento od ostacolato il rimborso del deposito, senza pregiudizio del risarcimento dei danni.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
