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[1]Quando nei contratti di lavoro contemplati nella presente legge non si e' diversamente stipulato, il conduttore d'opera ha facolta' di trattenere una parte della mercede in denaro da corrispondersi ai lavoratori, in misura non eccedente il 20 per cento; ma in tal caso egli deve nei termini, nei luoghi e colle garanzie indicate nel regolamento provinciale, depositare oltre la somma corrispondente a quella complessiva della mercede trattenuta, altra uguale somma.

[2]Le due somme rimangono in deposito a garanzia reciproca delle parti per l'esecuzione dei patti stipulati nel contratto di lavoro, e sono da esse ritirate al termine del lavoro pattuito, tranne i casi previsti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-16;337~art25 · fonte del testo

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