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Nel caso di risoluzione di contratto per la morte del locatore d'opera, ferme le disposizioni del Codice civile per i contratti di mezzadria o colonia, il conduttore d'opera deve pagare agli eredi del defunto, oltre la mercede del lavoro compiuto, l'importare della mercede giornaliera per quindici giorni di lavoro.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
