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[1]I contratti di lavoro contemplati dalla presente legge si sciolgono per scadenza dei termini fissati, per la fine del lavoro agrario pattuito, per forza maggiore e per la morte del locatore di opera.
[2]Possono essere anche sciolti fuori termine quando concorrano giusti motivi, l'apprezzamento dei quali e' lasciato alla prudenza ed equita' delle Commissioni di conciliazione nominate in conformita' degli articoli 27 e seguenti, o, nelle ipotesi ivi contemplate, dall'autorita' giudiziaria.
[3]In ogni altro caso la parte per colpa della quale ha luogo la risoluzione del contratto fuori termine e' tenuta a pagare all'altra parte una somma pari all'ammontare della retribuzione di un mese se si tratti di contratti di lavoro ad annata e di una settimana, se di contratti di minore durata.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
