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[1]Lo scioglimento dei contratti di lavoro contemplati nella presente legge ed i termini per le disdette sono regolati dalle convenzioni fra le parti e dalle consuetudini locali.
[2]In mancanza di patti espressi e di consuetudini si applicano le regole seguenti
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
