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Il compenso, che possa eventualmente spettare all'intermediario per l'opera prestata col ricercare ed assicurare i lavoratori per la mondatura o per la raccolta del riso deve essere convenuto in iscritto ed in modo separato e distinto dalla mercede dovuta ai lavoratori ai sensi del precedente art. 20.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
