Art. 20 — null
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[1]I lavoratori hanno diritto, in ogni caso, di pretendere dal conduttore d'opera il pagamento della mercede loro dovuta, e il conduttore d'opera e' tenuto a pagarla ai lavoratori o ad un loro mandatario. Questi non puo' essere l'intermediario di cui all'art. 19 ne' altra persona che sia comunque alle dipendenze del conduttore d'opera.
[2]Ogni patto contrario e' nullo.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
