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In ciascuna delle Provincie, dove si pratica la coltivazione del riso, un regolamento speciale, da deliberarsi ed approvarsi nei termini e nei modi indicati dall'articolo seguente, deve:
- a)determinare le distanze minime dagli aggregati di abitazioni e quelle dalle case sparse, da prescriversi per risaie;
- b)determinare le norme intorno al deflusso e scarico delle acque, da osservarsi nelle risaie;
- c)stabilire le disposizioni di tolleranza, quanto alla distanza, pei terreni di natura e positura paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso;
- d)stabilire le condizioni tutte speciali, cui deve subordinarsi il permesso di attivare risaie in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione, salve le disposizioni degli articoli 4 e 5
- e)determinare la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro della raccolta e trebbiatura del riso, tenendo conto delle condizioni e degli usi locali;
- f)disciplinare tutte le altre materie ad esso deferite dalla presente legge o dal regolamento generale per l'esecuzione della medesima.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
