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Nei contratti di lavoro stipulati per mezzo di uno o piu' intermediari, questi si presumono, per il solo fatto dell'accettazione del contratto per parte del conduttore d'opera, mandatari di quest'ultimo sia esso proprietario od affittuario dei fondi nei quali il contratto di lavoro deve essere eseguito.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
