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[1]Nei contratti individuali, quando una delle parti non sappia o non possa scrivere, e' sufficiente e valido il crocesegno, purche' fatto alla presenza di due testimoni idonei e conosciuti, e del sindaco, o di un notaio, o del segretario comunale, o del conciliatore, che vi devono apporre la loro firma, dopo la lettura del contratto alle parti interessate, della quale deve essere fatto risultare nell'atto.
[2]Nei contratti ai quali partecipano contemporaneamente venti o piu' locatori di opera, la sottoscrizione del contratto puo' da essi delegarsi a tre fra gli stessi lavoratori che partecipano alla convenzione, maggiori di eta', quali incaricati dagli altri contraenti, e questi debbono essere presenti, o legalmente rappresentati, all'atto, ed in questo elencati colle loro generalita'.
[3]Della identita' delle persone contraenti e di quelle incaricate della sottoscrizione si fa constare mediante la presenza all'atto di due testimoni idonei fedifacienti, anch'essi sottoscritti al contratto in presenza di una delle persone indicate nel precedente comma di questo articolo e colle norme ivi tracciate.
[4]Copia dei contratti contemplati nel presente articolo e' a cura della parte piu' diligente depositata nella segreteria comunale del Comune o nella cancelleria della pretura del mandamento, ove il contratto di lavoro deve essere eseguito.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
