Art. 17 — null
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[1]I contratti speciali formati senza limite di tempo, riguardanti la mondatura, ovvero la raccolta e trebbiatura del riso, s'intendono fatti per la intera durata del lavoro agrario in essi contemplato.
[2]Ai soli effetti dei contratti contemplati dalla presente legge e' riconosciuta la capacita' giuridica di contrattare in proprio, come locatori di opera, ai maggiori di 14 anni compiuti i quali possono validamente riscuotere la mercede del loro lavoro.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
