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Alla esatta osservanza delle norme relative agli orari ed ai riposi e d'ogni altra contenuta negli articoli 11, 12, 13 e 14 devono, oltre gli agenti della forza pubblica, invigilare gl'incaricati dell'assistenza medica.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
