Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il lavoro dei mondatori deve essere interrotto ogni settimana per ventiquattro ore consecutive.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
