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[1]La giornata di lavoro deve sempre, e per tutti i mondatori, essere interrotta da opportuni periodi di riposo, il cui numero e la cui durata sono determinati nei regolamenti provinciali.

[2]Alle donne che allattano i propri bambini deve inoltre concedersi il tempo necessario all'allattamento, senza che possa il tempo stesso detrarsi nel computo delle ore di lavoro.

[3]Non si computano nelle ore di lavoro quelle assegnate ai mondatori per i periodi di riposo ne' il tempo occorrente ai medesimi per recarsi sul luogo del lavoro e per il ritorno.

Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-16;337~art13 · fonte del testo

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