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[1]Il lavoro di mondatura non puo' iniziarsi prima dell'ora del levar del sole e la giornata di lavoro non puo' mai eccedere i seguenti limiti di orario, cioe':
- a)le ore nove per i lavoratori che, non avendo residenza nei fondi ove si fa la mondatura, non vi pernottano;
- b)le ore dieci per i lavoratori che pernottano nei fondi ove si fa la mondatura.
[2]Anche nei casi ne' quali i lavoratori, col consenso dei conduttori d'opera, vogliano ricuperare nei giorni successivi le ore di lavoro perdute a cagione d'intemperie nei giorni precedenti, la loro giornata di lavoro non deve eccedere le ore dieci.
[3]Compiuto l'orario giornaliero di lavoro nei limiti sovra fissati, i lavoratori non possono essere impiegati o impegnarsi in altri lavori supplementari di mondatura.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
