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[1]Non possono essere impiegati nei lavori di mondatura in risaia:
- a)i minori di anni 14 compiuti;
- b)le donne durante l'ultimo mese di gravidanza e il primo mese dopo il parto.
[2]I fanciulli minori di 16 anni compiuti e le donne minori di 21 anni compiuti debbono, per l'ammissione al lavoro di mondatura, essere muniti della fede di nascita.
[3]Tutti i mondatori immigrati devono essere muniti di una dichiarazione medica dell'ufficiale sanitario del Comune di loro residenza o dal quale emigrano, dalla quale consti che sono immuni da malattie trasmissibili.
[4]Le donne incinte debbono essere munite di una dichiarazione medica che attesti il periodo della loro gravidanza.
[5]Le fedi di nascita e le dichiarazioni mediche sono fatte gratuitamente e debbono a semplice richiesta essere presentate agli agenti della forza pubblica ed agli incaricati dell'assistenza medica.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
