Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Ai conduttori di opera in risaia, e, se essi non vi adempiano, ai proprietari dei fondi coltivati a risaia, e' fatto obbligo di fornire acqua potabile di buona qualita' ed in quantita' sufficiente tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati.
[2]Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso del lavoro il conduttore di opera devo sempre rispondere della qualita' ineccepibile degli alimenti, e su di questi invigila l'assistenza medica di cui all'art. 8.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
