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[1]Ai conduttori di opera in risaia, e, se essi non vi adempiano, ai proprietari dei fondi coltivati a risaia, e' fatto obbligo di fornire acqua potabile di buona qualita' ed in quantita' sufficiente tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati.

[2]Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso del lavoro il conduttore di opera devo sempre rispondere della qualita' ineccepibile degli alimenti, e su di questi invigila l'assistenza medica di cui all'art. 8.

Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-16;337~art10 · fonte del testo

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