Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La coltivazione del riso nei luoghi e nei casi noi quali non e' vietata, e' disciplinata dalla presente legge e dai regolamenti generali o speciali ai quali questa si riferisce.
Testo in vigore dal 20 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
