Se il debitore ritarda il pagamento di una rata sino a venti giorni dalla scadenza incorre nella sopratassa del 10 per cento sull'ammontare della rata scaduta. Se il pagamento avviene dopo il ventesimo giorno dalla scadenza di una rata e non oltre i novanta giorni dalla scadenza stessa, ferma restando l'applicazione della sopratassa del 10 per cento sull'ammontare della rata scaduta, il debitore decade dal beneficio della rateazione ed e' obbligato a pagare in unica soluzione le rate residue con i relativi interessi maturati. Se il pagamento avviene oltre i novanta giorni dalla scadenza di una rata, il debitore, oltre a decadere dal beneficio della rateazione perde anche il beneficio dell'esonero dalle penalita' concesso dagli articoli 35 e 37 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, limitatamente all'ammontare del tributo non ancora versato.

Testo vigente dal 21 maggio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-05-19;322~art2 · fonte del testo

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