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I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione. Essi possono inoltre trattenere presso di se', nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica. Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda di cui al precedente articolo 6.

Testo in vigore dal 21 luglio 1978 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-07-11;382~art9 · fonte del testo

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