Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1978 al 9 ottobre 2010. 281 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il regolamento di disciplina militare e' emanato, in esecuzione della presente legge ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentite le Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere. I militari sono tenuti all'osservanza delle norme del regolamento di disciplina militare dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo. Il regolamento di disciplina deve prevedere la sua applicazione nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:
tolto: a) svolgono attivita' di servizio;
tolto: b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
tolto: c) indossano l'uniforme;
tolto: d) si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali. Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari devono essere comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del regolamento di disciplina militare che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge. Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio e' obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni di servizio. L'uso dell'abito civile e' consentito fuori dei luoghi militari, durante le licenze e i permessi. Nelle ore di libera uscita e' consentito salvo limitazioni derivanti dalle esigenze delle accademie militari durante il primo anno di corso, delle scuole allievi sottufficiali durante i primi quattro mesi di corso formativo e dei collegi militari, nonche' da esigenze dei servizi di sicurezza di particolari impianti ed installazioni e da esigenze operative e di addestramento fuori sede.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-07-11;382~art5 · fonte del testo
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