Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 novembre 2000 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato della disciplina militare.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 novembre 2000, n. 331

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La L. 14 novembre 2000, n. 331 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che: "A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, nella quale in particolare riferisce sul livello di operativita' delle singole Forze armate, sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile e sull'azione della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 5. Tale relazione sostituisce quelle di cui all'articolo 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed all'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382".

Testo in vigore dal 18 novembre 2000 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 novembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1978 al 18 novembre 2000.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 novembre 2000, n. 331

    La L. 14 novembre 2000, n. 331 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che: "A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, nella quale in particolare riferisce sul livello di operativita' delle singole Forze armate, sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile e sull'azione della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 5. Tale relazione sostituisce quelle di cui all'articolo 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed all'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-11;382~art24 · fonte del testo

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