Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2005 al 9 ottobre 2010. 333 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dal successivo articolo 19. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:
tolto: a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria - ufficiali, sottufficiali e volontari - e in sezioni di forza armata o di corpo armato - Esercito, Marina, Aeronautica, carabinieri e guardia di finanza -;
tolto: b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;
tolto: c) in un organo di base presso le unita' a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna forza armata o corpo armato. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base e' costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo e' proporzionale alla rispettiva consistenza numerica. I militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unita' minime compatibili con la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che garantiscano la continuita' degli organi rappresentativi. Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto. I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio. Alla elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non piu' di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o di secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-07-11;382~art18 · fonte del testo
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