((Qualora il pensionato o l'iscritto che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 29, primo comma, lettera b), muoia senza lasciare il coniuge superstite avente diritto a pensione, o il coniuge superstite muoia o passi a seconde nozze, spetta ai figli di cui al successivo articolo 32 una pensione pari alle seguenti aliquote di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico: 60 per cento per un solo figlio; 80 per cento per due figli; 100 per cento per tre o piu' figli)). Quando l'iscritto o il pensionato muoia senza lasciare coniuge superstite o figli aventi diritto a pensione, questa spetta ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni purche':

  • 1)siano a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della di lui morte;
  • 2)non abbiano altri figli abili al lavoro che abbiano raggiunto la maggiore eta' al momento della morte dell'iscritto o del pensionato. La misura della pensione e' pari, per ciascuno dei genitori, al 30 per cento di quella che sarebbe spettata all'iscritto o che era corrisposta al pensionato. Se la morte dell'iscritto e' conseguenza diretta di infortunio sul lavoro, il diritto a pensione per i genitori non e' subordinato ad alcuna condizione di eta'.

Testo vigente dal 1 settembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1965 al 1 settembre 1973. 32 parole tolte, 29 parole aggiunte.

Qualora tolto: l'iscritto il quale possa far valere un periodo utile di almeno 5 anni o il pensionato muoiano aggiunto: il pensionato o l'iscritto che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 29, primo comma, lettera b), muoia senza lasciare il coniuge superstite avente diritto a pensioneaggiunto: , o il coniuge superstite muoia o passi a seconde nozzeaggiunto: , spetta ai figli di cui al successivo articolo 32 una pensione pari alle seguenti aliquote di quella tolto: liquidata aggiunto: corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico: 60 per centotolto: , per un solo figlio; tolto: 75 per cento, aggiunto: 80 per cento per due figli; tolto: 90 per cento, per tre figli; 100 per cento, per quattro aggiunto: 100 per cento per tre o piu' figli. Quando l'iscritto o il pensionato muoia senza lasciare coniuge superstite o figli aventi diritto a pensione, questa spetta ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni purche':

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art30 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari