Art. 27 — Sospensione della pensione in caso di rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo

Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, il pensionato si rioccupi presso la stessa Societa' dalla quale dipendeva all'atto del collocamento a pensione, oppure presso altra Societa' di navigazione aerea, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo dell'iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione e' sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di rioccupazione Durante il periodo di rioccupazione, la Societa' e' tenuta a versare i contributi di cui al precedente articolo 14.

Testo vigente dal 27 luglio 1965

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art27 · fonte del testo

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